Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di modificare la normativa vigente in materia di assegni sociali erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, per un errore nella formulazione della legge in vigore, vengono decurtati, a danno dei beneficiari, degli importi agli stessi dovuti dallo Stato per pensioni di guerra.
Il primo comma dell'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, recita: «Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefìci economici e assistenziali».
Tutto bene nella norma citata, soltanto che si è verificato un problema a danno dei percettori della pensione sociale (ora assegno sociale) poiché l'articolo 5 della legge n. 261 del 1991 sopra richiamato ha sostituito il solo primo comma dell'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, lasciando inalterate le disposizioni dell'articolo 26, terzo comma, della legge 30